ALa Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 51 e 53-bis del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.
BLa Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. La Guardia di finanza non può procedere, tuttavia, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 52 e 53 del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate.
CLa Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. La Guardia di finanza non può procedere, tuttavia, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 53 e 53-bis del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate.
DLa Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.