ALe disposizioni della sezione II e del capo VI del titolo III del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1 del medesimo decreto, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo. Non si applicano alle società in nome collettivo.
BLe disposizioni della sezione II e del capo VI del titolo II del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1 del medesimo decreto, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo. Non si applicano alle società in accomandita semplice.
CLe disposizioni della sezione I e del capo VI del titolo II del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1 del medesimo decreto, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
DLe disposizioni della sezione II e del capo VI del titolo III del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1 del medesimo decreto, lettere a) e b), valgono anche per le società in accomandita semplice. Non si applicano alle società in nome collettivo.