AGli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346 nel limite del valore della propria quota ereditaria.
BGli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346 nel limite del valore della propria quota ereditaria.
CGli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non è obbligato solidalmente al pagamento, a norma dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.
DGli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non è obbligato solidalmente al pagamento, a norma dell'art. 39, comma 4, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.