Superaconcorso
Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0588 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ASe l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il secondo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BSe l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera b) dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
CSe l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
DSe l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il secondo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera d) dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.

🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Tributario — generale

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →