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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0594 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ANon concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
BNon concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da d) a h) del comma 4 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 3 dello stesso articolo.
CConcorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da d) a h) del comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
DConcorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da d) a h) del comma 4 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
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Risposta corretta: A

Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

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