ANel potere dell'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio. Il potere di autotutela, anche se obbligatoria, non può essere esercitato nei confronti di atti divenuti definitivi.
BNel potere dell'amministrazione finanziaria di procedere in tutto, e non in parte, all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
CNel potere dell'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
DNel potere dell'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, purché vi sia una prodromica di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.