ALe operazioni aventi per oggetto beni non ancora introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori compresi nel territorio della Comunità purché siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi compresi nella Comunità a norma dell'articolo 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BLe operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CLe operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori compresi nel territorio della Comunità purché non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi compresi nella Comunità a norma dell'articolo 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DLe operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità purché siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi compresi nella Comunità a norma dell'articolo 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.