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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0624 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 74-quinquies del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

AI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, stabiliti in uno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
BI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, stabiliti in uno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
CI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
DI soggetti passivi domiciliati o residenti all'interno dell'Unione europea, anche se non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello in cui ha la residenza, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
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Risposta corretta: C

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

art. 74-quinquies d.P.R. 633/1972
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