APrevede che l'amministrazione finanziaria, raccolto il consenso del Ministro delle finanze, rimetta in termini i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
BPrevede che con proprio decreto il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore del contribuente interessato da eventi eccezionali ed imprevedibili.
CPrevede che con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
DPrevede che l'amministrazione finanziaria rimetta in termini i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. A tal scopo non occorre che l'amministrazione finanziaria raccolga il preventivo consenso del Ministero delle finanze.