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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0641 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario:

ALa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 58, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
BLa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 55 e 57, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza entro il secondo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
CLa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 58, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza entro il secondo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
DLa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
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Risposta corretta: D

La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.

art. 59 d.P.R. 633/1972
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