ALa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 58, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
BLa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 55 e 57, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza entro il secondo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
CLa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 58, secondo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza entro il secondo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
DLa nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.