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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0651 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai fini delle imposte sui redditi:

ALe società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.
BLe società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.
CLe società di armamento sono equiparate in ogni caso alle società semplici a prescindere dalle modalità di costituzione all'unanimità o a maggioranza.
DLe società di armamento sono equiparate alle società in accomandita semplice o alle società semplici secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.
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Risposta corretta: A

Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.

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