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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0666 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:

AAi fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni si considerano trasferimenti la costituzione di diritti reali di godimento e la costituzione di rendite o pensioni. Non ci considera un trasferimento la rinunzia a diritti reali o di credito.
BAi fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
CAi fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni si considerano trasferimenti la costituzione di diritti reali di godimento e la rinunzia a diritti reali o di credito. Non ci considera un trasferimento la costituzione di rendite o pensioni.
DAi fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni non si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
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Risposta corretta: B

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

art. 1 d.lgs. 346/1990
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