AAgli effetti del terzo comma dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie simili, seppur non corrispondenti, a quella rappresentata dal contribuente.
BAgli effetti del secondo comma dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), ricorrono in ogni caso condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
CAgli effetti dell'art. 11, comma decimo, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
DAgli effetti del primo comma dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.