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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0685 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:

AConcorrono a formare l'attivo ereditario i crediti contestati giudizialmente alla data di chiusura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
BNon concorrono a formare l'attivo ereditario i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
CConcorrono a formare l'attivo ereditario i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
DNon concorrono a formare l'attivo ereditario i crediti contestati giudizialmente alla data di chiusura della successione, anche nell'eventualità in cui la loro sussistenza sia stata riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
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Risposta corretta: B

Non concorrono a formare l'attivo ereditario i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

art. 12 d.lgs. 346/1990
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