APer i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto. Per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 17 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BPer i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto. Per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 18 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.
CPer i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto. Per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 18 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DPer i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto. Per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.