ALe regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35 del medesimo decreto legislativo.
BLe regioni a statuto straordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 16, da 20 a 22, e da 31 a 34 del medesimo decreto legislativo.
CLe regioni a statuto straordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 18, da 20 a 21, e da 32 a 34 del medesimo decreto legislativo.
DLe regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 17, da 21 a 23, e da 33 a 36 del medesimo decreto legislativo.