AAi fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, incluse le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'articolo 69 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.
BAi fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, incluse le plusvalenze di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 68 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.
CAi fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'articolo 67 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.
DAi fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 68 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.