APer i beni non ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quadriennio.
BPer i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei tre anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del triennio.
CPer i beni non ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei due anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del biennio.
DPer i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.