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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0723 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147:

ANelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
BNelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 30 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
CNelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 50 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
DNelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, purché non in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
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Risposta corretta: A

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

art. 1, comma 657 L. 147/2013
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