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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0730 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. h) del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ANon è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro trenta.
BNon è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta.
CNon è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, incluse quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro trenta.
DNon è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta.
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Risposta corretta: B

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta.

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