Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0735 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 8, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000):
AL'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di cinque anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione.
BL'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di tre anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione.
CL'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione.
DL'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di otto anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione.
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Risposta corretta: C
L'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione.
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