ANegli elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento non deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione. Al contrario deve essere indicato, purché non si tratti di rettifica, il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
BNegli elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento non deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione. Deve essere indicato, in ogni caso, il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
CNegli elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione. Non deve essere indicato, anche laddove si tratti di rettifica, il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
DNegli elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.