ARientra, seppur esclusivamente nei casi espressamente previsti dal d.lgs. 546 del 1992, tra i casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione che giustificano l'annullamento, totale o parziale, da parte dell'amministrazione finanziaria di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte.
BRientra tra i casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione che giustificano l'annullamento, totale o parziale, da parte dell'amministrazione finanziaria di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte.
CRientra tra i casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione che giustificano, in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 546 del 1992, l'annullamento, totale o parziale, da parte dell'amministrazione finanziaria, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte.
DRientra tra i casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione che giustificano, in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 546 del 1992, l'annullamento, totale o parziale, da parte dell'amministrazione finanziaria, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, purché sia stata presentata un'apposita istanza di parte.