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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0765 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

AL'assunzione di impegni di natura finanziaria e l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie si considerano escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti si considera esente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
BL'assunzione di impegni di natura finanziaria e l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie si considerano escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti si considera imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
CL'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
DL'assunzione di impegni di natura finanziaria e l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. La gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti si considera imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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Risposta corretta: C

L'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

art. 10 d.P.R. 633/1972
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