Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:
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L'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.