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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0766 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ALe prestazioni di servizi concernenti la negoziazione di crediti e la gestione degli stessi da parte dei concedenti si considerano escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le operazioni di finanziamento si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. La concessione di crediti e la gestione degli stessi da parte dei concedenti si considerano imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
BLe prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti e la gestione degli stessi da parte dei concedenti si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le operazioni di finanziamento si considerano escluse dall'imposta sul valore aggiunto.
CLe prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
DLe prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti e la gestione degli stessi da parte dei concedenti si considerano escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le operazioni di finanziamento si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
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Risposta corretta: C

Le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento si considerano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

art. 10 d.P.R. 633/1972
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