ACon riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
BCon riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
CCon riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di colpa.
DCon riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000), in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di colpa.