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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0780 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ANon sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente importati fuori della Comunità medesima.
BNon sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le operazioni di reimportazione a scarico di importazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.
CSono soggette all'imposta sul valore aggiunto le operazioni di reimportazione a scarico di importazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.
DSono soggette all'imposta sul valore aggiunto le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.
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Risposta corretta: D

Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

art. 67 d.P.R. 633/1972
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