Secondo l'art. 3, secondo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000):
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Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.