AIl termine di risposta alle istanze di interpello previsto dall'art. 11, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) è sospeso tra il 1° e il 31 agosto, tra il 24 dicembre ed il 1° gennaio dell'anno successivo. Non è sospeso, in ogni caso, nell'eventualità in cui sia obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
BIl termine di risposta alle istanze di interpello previsto dall'art. 11, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) è sospeso tra il 1° e il 31 agosto, tra il 24 dicembre ed il 1° gennaio dell'anno successivo e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
CIl termine di risposta alle istanze di interpello previsto dall'art. 11, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) è sospeso tra il 1° e il 31 agosto. Non è sospeso, in ogni caso, nell'eventualità in cui sia obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
DIl termine di risposta alle istanze di interpello previsto dall'art. 11, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000) è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.