AChi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a quarantacinque giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'ammontare delle imposte dovute.
BChi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque dell'ammontare delle imposte dovute.
CChi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque dell'ammontare delle imposte dovute.
DChi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a sessanta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'ammontare delle imposte dovute.