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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0823 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147:

AIn caso di detenzione temporanea di durata non superiore a undici mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
BIn caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
CIn caso di detenzione temporanea di durata non superiore a nove mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
DIn caso di detenzione temporanea di durata non superiore a tre mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
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Risposta corretta: B

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

art. 1, comma 643 L. 147/2013
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