ASono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
BSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 2 a 8 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, esclusi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
CSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 2 a 8 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
DSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 4 a 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, esclusi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.