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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0838 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ASono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
BSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 2 a 8 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, esclusi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
CSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 2 a 8 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
DSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 4 a 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, esclusi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.
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Risposta corretta: A

Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del medesimo decreto.

art. 10 d.P.R. 633/1972
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