ASi considerano privilegiati nel caso in cui l'impresa o l'ente residente o localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167.
BSi considerano privilegiati nel caso in cui l'impresa o l'ente residente o localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 167.
CSi considerano privilegiati nel caso in cui l'impresa o l'ente residente o localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 167.
DSi considerano privilegiati nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167.