ALe regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art.1 dello Statuto dei diritti del contribuente. Non è possibile prevedere livelli ulteriori di tutela.
BLe regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'art.1 dello Statuto dei diritti del contribuente, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
CLe regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art.1 dello Statuto dei diritti del contribuente, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
DLe regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art.1 dello Statuto dei diritti del contribuente. In tal caso devono prevedere livelli ulteriori di tutela.