ALe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui all'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.