Superaconcorso
Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0853 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 72 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ALe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui all'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: D

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.

art. 72 d.P.R. 633/1972
🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su IVA (d.P.R. 633/1972)

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →