AIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al quaranta per cento dell'imposta non versata.
BIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al sessanta per cento dell'imposta non versata.
CIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata.
DIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata.