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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0856 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446:

AIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al quaranta per cento dell'imposta non versata.
BIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al sessanta per cento dell'imposta non versata.
CIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata.
DIn caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata.
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Risposta corretta: C

In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata.

art. 34 d.lgs. 446/1997
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