AQualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies o 74-sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 60 giorni dalla data di ripartizione.
BQualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies o 74-sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 10 giorni dalla data di ripartizione.
CQualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies o 74-sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 20 giorni dalla data di ripartizione.
DQualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies o 74-sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione.