Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0876 · banca dati Magistratura Tributaria
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, è corretto affermare che:
AIn caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è ripartita, nella misura del 30 per cento tra i genitori legalmente ed effettivamente separati.
BIn caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
CIn caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è ripartita, nella misura del 40 per cento tra i genitori legalmente ed effettivamente separati.
DIn caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è ripartita, nella misura del 50 per cento tra i genitori legalmente ed effettivamente separati.
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Risposta corretta: B
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
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