ALe cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.
BLe cessioni di beni a bordo di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. Le cessioni di beni a bordo di un aereo non si considerano effettuate nel territorio di alcuno Stato. Le cessioni di beni a bordo di una nave si considerano effettuate nello Stato le cui coste siano adiacenti al punto di transito del vettore.
CLe cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato anche se il luogo di partenza del trasporto non è ivi situato.
DLe cessioni di beni a bordo di una nave o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. Le cessioni di beni a bordo di un aereo non si considerano effettuate nel territorio di alcuno Stato.