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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0888 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

AL'operazione si considera effettuata, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione all'atto del pagamento del corrispettivo. L'operazione si considera effettuata per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, all'atto della stipula del contratto di vendita.
BL'operazione si considera effettuata, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo.
CL'operazione si considera effettuata, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto della stipula del contratto di vendita.
DL'operazione si considera effettuata, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità all'atto del pagamento del corrispettivo. L'operazione si considera effettuata per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto della stipula del contratto di vendita.
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Risposta corretta: B

L'operazione si considera effettuata, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo.

art. 6 d.P.R. 633/1972
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