AIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle annotazioni non gode di alcun privilegio.
BIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio esclusivamente sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile.
CIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio esclusivamente sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.
DIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.