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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0903 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347:

AIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle annotazioni non gode di alcun privilegio.
BIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio esclusivamente sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile.
CIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio esclusivamente sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.
DIl credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.
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Risposta corretta: D

Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

art. 8 d.lgs. 347/1990
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