ANelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del quadriennio il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. Nell'ipotesi di revoca dell'opzione è consentito esclusivamente il riporto all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BNelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del biennio o di revoca dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
CNelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del biennio il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. Nell'ipotesi di revoca dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi in Italia.
DNelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.