AIl reddito complessivo è assunto al lordo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BIl reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3bis, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
CIl reddito complessivo è assunto al lordo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3bis, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
DIl reddito complessivo è assunto al lordo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 2bis, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.