È di seguito riportato il 1° comma dell'art. 1268: "Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo". Esso è rubricato:
Mostra la risposta corretta
Delegazione cumulativa.