Ai sensi dell'art. 874 del codice civile (in materia di comunione forzosa del muro sul confine), il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare:
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La metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito.