L'art. 1500 del codice civile prevede che il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. A riguardo, il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita:
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È nullo per il prezzo eccedente quello di vendita.