L'art. 1182 del codice civile dispone che, nel caso in cui il luogo dell'adempimento di una obbligazione non è determinato dalla convenzione o dagli usi, né è desumibile dalla natura della prestazione o da altre circostanze, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta:
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Nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.