Ai sensi dell'art. 1104 del codice civile, ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza. Ha comunque la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto?
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Si, purché non abbia anche tacitamente approvato la spesa.