A norma dell'art. 1267 del codice civile, il cedente, con apposito patto, può assumere anche la garanzia della solvenza del debitore; in tal caso, qualora il debitore ceduto non adempia, il cedente:
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Deve rimborsare anche le spese della cessione e quelle sostenute dal cessionario per escutere il debitore, e risarcire il danno.