In materia di denunzia di nuova opera l'art. 1171 del codice civile dispone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera?
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Si, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.